La frenetica e sgangherata produzione legislativa nel settore penale del governo Meloni culmina con l’ennesimo decreto legislativo, questa volta dedicato al riconoscimento facciale e all’uso dell’intelligenza artificiale. Tecnicamente si tratterebbe di una legge attuativa di un regolamento europeo in materia (AI Act). Se si considera che esso è stato pubblicato nel 2024 e che la relativa legge delega è del 2025, i tempi di produzione sono assai celeri e denotano una certa apprensiva urgenza del legislatore. C’è del metodo anche nella confusione del governo Meloni e, infatti, scorrendo i 21 articoli in cui si dipana il decreto, balza all’occhio la parte dedicata all’uso dei dati biometrici in funzione di prevenzione (contrasto) dei reati. C’è chi, come Oliviero Mazza, a tale proposito parla di «transizione da uno Stato di diritto a uno Stato di prevenzione tecnologica».

Una delle più forti tendenze del moderno diritto penale è lo sviluppo del cosiddetto diritto della prevenzione penale, in cui l’applicazione di misure restrittive delle libertà personali e della disponibilità di beni è svincolata dall’accertamento di un reato specifico per fare riferimento a condizioni e qualità personali del soggetto che ne viene colpito (i suoi precedenti, il tenore di vita eccessivo). Da settore residuale del diritto penale, la materia delle misure di prevenzione è diventata una sorta di secondo settore, con regole proprie e autonomo campo di applicazione.