L’intelligenza artificiale applicata al riconoscimento facciale rappresenta oggi uno degli strumenti più efficaci per individuare soggetti pericolosi, ricostruire movimenti, identificare responsabili di reati complessi e accelerare le attività investigative. Naturalmente il suo impiego deve essere rigorosamente disciplinato. Ed è esattamente ciò che fa il decreto italiano. Il commento di Antonio Teti, professore dell’Università “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara
L’introduzione del riconoscimento facciale basato sull’intelligenza artificiale nel quadro normativo italiano ha riacceso un dibattito che ciclicamente accompagna ogni innovazione tecnologica destinata a incidere sulla sicurezza pubblica. Da una parte vi è chi considera questi strumenti indispensabili per contrastare terrorismo, criminalità organizzata e minacce ibride; dall’altra emergono timori circa una possibile compressione del diritto alla riservatezza e l’avvio di forme di sorveglianza di massa. Il decreto legislativo di adeguamento al Regolamento europeo sull’Intelligenza artificiale (AI Act) è stato interpretato da alcuni osservatori come un’apertura indiscriminata all’utilizzo del riconoscimento biometrico. Una lettura attenta del testo normativo porta invece a conclusioni differenti. Il sistema delineato dal legislatore non configura affatto una sospensione del diritto alla privacy, bensì introduce una disciplina estremamente rigorosa, caratterizzata da limiti precisi, autorizzazioni preventive e controlli giurisdizionali.













