L'ampliamento del ricorso al riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia, con l'integrazione di sistemi di Intelligenza artificiale sia in tempo reale che a posteriori, è previsto dal decreto legislativo che adegua la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento europeo 1689 del 2024. Il rischio di un uso indiscriminato di queste tecnologie e della conservazione di dati di cittadini con poco riguardo per la privacy è stato sollevato da più parti.
Tra i punti controversi del provvedimento c'è l'articolo 8 che disciplina l'uso di sistemi di IA per l'identificazione biometrica remota in tempo reale di persone in luoghi pubblici da parte delle forze di polizia. Ciò è ammesso esclusivamente per la prevenzione di specifiche e gravi minacce, relative ad un attacco terroristico ovvero alla vita o all'incolumità delle persone e per la ricerca di persone scomparse o di vittime dei reati di sequestro di persona, tratta o sfruttamento sessuale. L'impiego di questi sistemi è subordinato alla richiesta motivata del questore, dei comandanti provinciali dell'Arma o della Guardia di finanza, o dei responsabili di specifici servizi centrali, al procuratore del Tribunale del capoluogo del distretto nel quale sono emerse le esigenze di prevenzione o di ricerca. Serve inoltre l'autorizzazione preventiva dell'Autorità giudiziaria, mediante decreto motivato che indichi finalità, durata (non superiore a quindici giorni, prorogabile per periodi di pari durata), area interessata e persone oggetto di ricerca.











