La tribolata approvazione della legge elettorale da parte della Camera, giovedì scorso, ha innescato grossi dibattiti sul voto a scrutinio segreto. È con quel tipo di votazione che l’aula aveva bocciato il martedì precedente un emendamento promosso dal governo, generando agitazioni nella maggioranza di destra. Le polemiche hanno riguardato anche la possibilità di controllare, in modo più o meno diretto, un voto che per sua definizione appare molto difficilmente controllabile: quello segreto, appunto.
Il voto segreto è previsto sia alla Camera sia al Senato in varie circostanze. Vi si ricorre, con procedure diverse a seconda dei casi, quando bisogna eleggere il presidente della Repubblica, i membri della Corte costituzionale e quelli del Consiglio superiore della magistratura (CSM) di nomina parlamentare. Inoltre, in entrambe le camere è contemplato nei casi di voto sulla libertà e sui diritti della persona, su vari temi etici e sociali trattati dalla prima parte della Costituzione, sulla modifica dei regolamenti interni. Alla Camera, però, è possibile anche per le leggi elettorali, purché lo chiedano almeno venti deputati.
Le procedure sono diverse. Per il presidente della Repubblica, per la Corte costituzionale e il CSM, il voto segreto avviene per appello nominale: ogni deputato e senatore viene chiamato per andare a votare sotto il cosiddetto catafalco, cioè una struttura mobile in legno installata per l’occasione sotto ai banchi della presidenza della Camera: lì dentro, protetto da due tendine, il parlamentare scrive il nome del proprio candidato su un foglietto di carta, che poi depone in un’urna posizionata poco fuori dal catafalco, in totale anonimato.















