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Il diavolo, dice un proverbio inglese, si nasconde nei dettagli. E il monumentale decreto legislativo (50 pagine, 71 articoli più allegati per un totale di 154 mila caratteri) che il governo ha redatto per rendere operativa la riforma della Corte dei Conti ne è pieno zeppo. Il primo che colpisce è un articolo di tre righe, il numero 14. Testuale: «L'attività istruttoria è esercitata nel rispetto dei principi di celerità, proporzionalità e non aggravamento dell'amministrazione controllata. Ogni richiesta deve indicare un termine di riscontro congruo». Precisazioni inutili. In democrazia qualunque azione giudiziaria non può prescindere dai principi di celerità e proporzionalità. Per non parlare del termine congruo «di riscontro».

Ma allora che bisogno c'era di emanare una simile prescrizione in un decreto riguardante una magistratura istituita nel 1862, a garanzia della buona amministrazione dell'Italia unita, il cui ruolo di garante dei conti dello Stato è stato riconfermato dalla Costituzione repubblicana? E che bisogno c'era di introdurre, fra i principi da rispettare nell'esercizio della «attività istruttoria», quello del «non aggravamento dell'amministrazione controllata»? Una frase che può suonare come un suggerimento neanche troppo velato, impartito per legge, a non disturbare il manovratore.