VENEZIA - Il destino ha voluto che il verdetto sia stato pubblicato all’indomani del via libera in Parlamento alle pre-intese sull’autonomia differenziata. Ora le Regioni “autonomiste” potranno confrontarsi con il Governo sui testi definitivi, ma intanto hanno perso lo scontro giudiziario sulla lotta allo smog. Ieri la Corte Costituzionale ha infatti variamente ritenuto inammissibili o infondate le questioni di legittimità sollevate da Veneto, Lombardia e Piemonte (tutte guidate dal centrodestra), contro la legge-delega che un anno fa aveva recepito la direttiva europea sulla qualità dell’aria. Di fatto è stata rigettata l’accusa di voler scaricare sui territori la responsabilità delle misure ambientali, senza dotarli delle relative risorse.
L’attuazione L’obiettivo dell’Ue è di raggiungere il livello di «inquinamento zero» entro il 2050, migliorando progressivamente la situazione delle emissioni fino a registrare soglie non nocive «per la salute umana, gli ecosistemi naturali e la biodiversità». Nell’applicazione di questa prescrizione, il Governo ha stabilito che i provvedimenti spettino alle Regioni «in via ordinaria» e allo Stato «in via complementare», cioè solo nell’eventualità che i piani locali risultino insufficienti. Inoltre è stata inserita la clausola di neutralità finanziaria, per cui non sono contemplati fondi in più. Nell’ordinanza depositata, la Consulta sottolinea che Veneto, Lombardia e Piemonte «si lamentano del fatto che lo Stato abbia previsto di attribuire loro le funzioni amministrative, soprattutto di carattere pianificatorio», malgrado le amministrazioni del bacino padano «abbiano già dimostrato di non essere in grado» di ottenere i risultati attesi, come dimostrano le tre procedure di infrazione aperte da Bruxelles. Pertanto secondo le Regioni, «alla luce della dimostrata incapacità di raggiungere gli obiettivi europei di qualità dell’aria, tali funzioni avrebbero dovuto essere poste in capo allo Stato».L’insufficienza Nei loro ricorsi, però, la Corte Costituzionale rileva delle criticità: «Per un verso, le ricorrenti lamentano l’insufficienza di risorse che saranno necessarie solo per lo svolgimento di funzioni non ancora conferite; per l’altro, non precisano con puntuale analiticità quali sarebbero le funzioni nuove loro assegnate». Peraltro i giudici osservano che «l’attività di redazione dei piani della qualità dell’aria e le funzioni di monitoraggio rientrano già tra i compiti istituzionali e ordinari» delle Regioni, per cui «non richiedendo strutturalmente ulteriori risorse». Inoltre gli enti potrebbero «modulare gli ulteriori compiti tenendo conto delle risorse disponibili, valorizzando forme di coordinamento interistituzionale e la migliore utilizzazione o distribuzione delle risorse già esistenti». Dunque la lamentela sull’insufficienza dei fondi «appare soltanto generica, sicché non risultano chiari l’impatto della norma impugnata sull’autonomia finanziaria regionale e il conseguente vulnus alle prerogative delle ricorrenti».La sussidiarietà Secondo la Consulta, non è affatto «irragionevole» la distribuzione dei compiti decisa dallo Stato, che «mantiene un ruolo centrale». È il principio della sussidiarietà: «Le funzioni amministrative, tenuto conto della loro natura, sono state attribuite al livello territoriale più adeguato». Occorre difatti «tenere conto delle specificità di ciascun territorio e della circostanza che tali attività devono integrarsi con strumenti di pianificazione regionali e locali, come la pianificazione urbanistica, i piani energetici, i piani dei trasporti e i piani di sviluppo». Pertanto queste competenze «non possono essere collocate primariamente e “direttamente” in capo allo Stato».
















