«La qualificazione di un’area come “non idonea” non comporta un divieto assoluto di installazione degli impianti, ma esclude solamente l’applicazione dei regimi autorizzativi semplificati, così che i singoli progetti possano essere valutati attraverso gli ordinari procedimenti autorizzativi».
Lo ha stabilito la Corte costituzionale, con la sentenza numero 144 depositata in data odierna, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge della Regione Sardegna 6 novembre 2025, n. 31, nella parte in cui dispone la sospensione - fino all’adozione di un regolamento regionale - dei procedimenti autorizzativi relativi agli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER) localizzati nelle aree non qualificate come idonee.
La decisione si inserisce nel solco della giurisprudenza costituzionale già delineata dalle sentenze numero 28, numero 134 e numero 184 del 2025, confermando che l’obiettivo della transizione energetica deve essere perseguito attraverso un equilibrato bilanciamento tra tutela del paesaggio, governo del territorio e sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, senza compromettere la continuità del sistema autorizzativo delineato dal legislatore statale.










