Non è illegittima l'intera legge sarda sul fine vita, ma varie sue disposizioni violano le competenze statali.

Con una sentenza depositata oggi, la Corte costituzionale ha respinto le censure statali sull'intera legge della Regione Sardegna n.26/2025, in tema di aiuto al suicidio, ma ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di diverse sue disposizioni.

Come già la legge della Regione Toscana, sulla quale la Corte si è pronunciata lo scorso anno, che era stata impugnata dallo Stato con censure sostanzialmente analoghe, anche la legge regionale sarda afferisce alla materia della tutela della salute, limitandosi a disciplinare l'attività delle aziende sanitarie locali.

Numerose sue disposizioni hanno però, spiega Palazzo della Consulta, «illegittimamente invaso sfere di competenza riservate alla legislazione statale».

La Corte, in particolare, ha dichiarato incostituzionale l'articolo 2, comma 1, in base al quale sono ammesse alle prestazioni e ai trattamenti previsti dalla legge regionale «le persone in possesso dei requisiti indicati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale»: la disposizione «viola la competenza legislativa esclusiva statale» in materia di ordinamento civile e penale, in quanto, richiamando le pronunce in tema di aiuto al suicidio, «realizza una novazione dei principi ordinamentali in esse contenuti, che produce l'effetto di definire nella legislazione regionale, irrigidendoli, i requisiti per l'accesso al suicidio assistito e, indirettamente, i contorni dell'esimente all'articolo 580 del codice penale come individuata dalle sentenze di questa Corte».