Il diritto al fine vita resta legato al requisito dei trattamenti di sostegno vitale. La Corte costituzionale con la sentenza numero 152, depositata oggi, ha respinto le questioni di legittimità sollevate dal giudice per le indagini preliminari di Bologna e confermando l’impianto già delineato con la storica sentenza Dj Fabo del 2019 e ribadito nelle pronunce 2024 e 2025 sul sostegno vitale.
La Consulta ha stabilito che non è fondata la richiesta di eliminare il requisito della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale per accedere alla non punibilità dell’aiuto al suicidio prevista dall’articolo 580 del codice penale. Felicetta Maltese e Virginia Fiume, che nel 2023 accompagnarono in Svizzera Paola, una donna di 89 anni affetta da Parkinson avanzato, e di Marco Cappato, responsabile legale di ‘Soccorso Civile’, che organizzò il viaggio. Il reato contestato nel procedimento è quello di aiuto al suicidio, che prevede una pena da 5 a 12 anni di carcere. La donna lasciò un messaggio chiarissimo: “Non sono autonoma in nulla, tranne che nel pensiero”.
Paola però non avrebbe potuto accedere al suicidio assistito in Italia perché non dipendeva da macchinari o trattamenti salvavita, ma da assistenza continuativa. Il Gip di Bologna doveva decidere sulla richiesta di archiviazione della Procura, ma aveva ritenuto che non potesse essere accolta perché la donna, pur affetta da una malattia irreversibile e fonte di sofferenze giudicate intollerabili, non era sottoposta a trattamenti di sostegno vitale. Per questo aveva chiesto alla Corte di estendere l’area di non punibilità eliminando quel requisito. Lo scorso marzo aprile a Milano la posizione degli indagati – per il caso di Elena e Romano che erano morti in Svizzera – era stata archiviata.










