La Corte costituzionale interviene di nuovo sul fine vita.

Lo fa in assenza di una legge nazionale che con tutta probabilità non ci sarà entro fine legislatura.

Due sentenze depositate ieri (relatori i vicepresidenti Francesco Viganò e Luca Antonini) che, pur in ambiti diversi – una avendo per oggetto la legislazione adottata dalla Sardegna; una intervenendo invece su un caso concreto sollevato dal Gip del Tribunale di Bologna – finiscono per ribadire la stessa linea: il suicidio assistito può essere depenalizzato solo ricorrendo i tre requisiti già sottolineati nei precedenti pronunciamenti (prognosi infausta; sofferenza ritenuta insopportabile; dipendenza da trattamenti di sostegno vitale), criteri che la Consulta ha ricavato dalla casistica della normativa del 2017 che regola il fine vita.

Nessuna applicazione più ampia è possibile, e le Regioni, in assenza di una legge nazionale, non possono «pretendere di agire in via suppletiva della legislazione statale» dovendosi limitarsi, se ritengono, a regolare gli aspetti organizzativi.

Da un lato, quindi con la sentenza numero 152 la Consulta conferma che per ricadere nell'area di non punibilità dell'aiuto al suicidio resta indispensabile, nel caso specifico, il requisito della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale.