Due sentenze depositate nello stesso giorno, un ricorso del governo respinto (ma con distinzioni pesanti), e una legge regionale approvata appena quarantott'ore prima: venerdì 24 luglio la Corte costituzionale ha riacceso il dibattito sul fine vita in Italia, intervenendo su due fronti diversi ma collegati dallo stesso nodo di sempre. Dove finisce l'autonomia delle Regioni e dove comincia la competenza esclusiva dello Stato in una materia che non è ancora stata regolata dal Parlamento. Il primo caso riguarda la legge della Regione Sardegna n. 26 del 2025, approvata dal Consiglio regionale il 18 settembre scorso per disciplinare tempi e procedure con cui il servizio sanitario regionale garantisce l'accesso al suicidio medicalmente assistito. A novembre 2025 la Presidenza del Consiglio dei ministri l'aveva impugnata davanti alla Consulta, sostenendo che la Regione avesse invaso una competenza - quella sull'ordinamento civile e penale - riservata soltanto allo Stato. Con la sentenza numero 148 la Corte ha respinto questa impostazione: la Regione, hanno scritto i giudici, può intervenire sull'organizzazione delle proprie aziende sanitarie, e questa competenza non viene meno solo perché il Parlamento non ha ancora approvato una legge nazionale organica sul tema. I principi fondamentali, si legge nella sentenza, sono già ricavabili dalla legislazione vigente, letta alla luce delle pronunce della Corte stessa.Ma si tratta di un successo parziale. La Consulta ha infatti smontato pezzo per pezzo le parti della legge che entravano nel merito delle condizioni di accesso. Bocciato l'articolo 2, comma 1, perché nel richiamare le sentenze della Corte sull'aiuto al suicidio finiva per "cristallizzare" nella norma regionale requisiti che, avvertono i giudici, la Regione non può stabilire da sola: la legislazione sarda, si legge nel dispositivo, non può agire "in via suppletiva" della legislazione statale, impossessandosi di principi che spettano solo allo Stato definire. Stessa sorte per l'articolo 4, che fissava termini stringenti per la verifica dei requisiti da parte della commissione multidisciplinare, e per il comma 12 dello stesso articolo, che permetteva alla persona di sospendere o annullare in qualsiasi momento "l'erogazione del trattamento" – una previsione che la Corte giudica incompatibile con la natura stessa del suicidio assistito, dove non esiste un trattamento erogabile e revocabile come nell'eutanasia attiva, ma un'assistenza sanitaria a chi deve compiere da sé l'atto finale. Cadono infine l'articolo 5, che affidava alle aziende sanitarie il supporto tecnico e farmacologico per l'autosomministrazione del farmaco, e l'articolo 4, comma 10, che imponeva sette giorni per l'intera procedura. Il resto della legge regge.La seconda sentenza depositata lo stesso giorno, la numero 152, nasce da una storia diversa. Riguarda il procedimento penale aperto a Bologna contro Marco Cappato, Virginia Fiume e Felicetta Maltese, accusati di aver accompagnato in Svizzera, nel febbraio 2023, una donna di 89 anni con una patologia neurodegenerativa avanzata che aveva chiesto di morire. La Procura aveva chiesto l'archiviazione, ma il gip Andrea Romito si era opposto: la donna non era sottoposta a trattamenti di sostegno vitale, e dunque non rientrava tra le condizioni che la storica sentenza del 2019 sul caso Cappato-Dj Fabo pone per la non punibilità dell'aiuto al suicidio. Il giudice aveva quindi chiesto alla Consulta di eliminare quel requisito, ritenendolo discriminatorio nei confronti dei malati gravi che non dipendono da macchinari.La Corte ha detto di no, confermando la linea già tenuta con le sentenze n. 135 del 2024 e n. 66 del 2025: il requisito del sostegno vitale non crea, secondo i giudici, un'irragionevole disparità di trattamento tra pazienti affetti da patologie egualmente gravi. Per l'Associazione Luca Coscioni, che difende i tre imputati, si tratta di una distinzione che resta "irragionevole e discriminatoria", perché fa dipendere l'accesso al suicidio assistito dal tipo di trattamento necessario alla sopravvivenza e non dalla condizione reale della persona, come ha sottolineato la segretaria dell'associazione Filomena Gallo. La stessa Gallo ha però riconosciuto che la sentenza contiene "indicazioni giuridiche importanti": la Corte ribadisce che nessuno può essere costretto ad accettare un trattamento di sostegno vitale solo per poterne poi chiedere l'interruzione, e apre la porta a nuove questioni di costituzionalità in futuro, rimandando però al Parlamento il compito di superare le discriminazioni residue. Marco Cappato, tesoriere dell'associazione, ha aggiunto che per la Consulta il Parlamento potrebbe approvare una legge più ampia, capace di riconoscere l'aiuto medico alla morte volontaria anche a chi non dipende da un macchinario o da uno specifico trattamento sanitario.Le due sentenze arrivano a pochissima distanza da un altro tassello della stessa partita. La sera di giovedì 23 luglio l'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna aveva approvato la propria legge sul suicidio medicalmente assistito, diventando la terza regione italiana – dopo Toscana e Sardegna – a darsi una normativa su tempi e procedure di accesso. Il testo, a prima firma di Paolo Trande (Avs) e sostenuto da Pd, Avs, Civici e Movimento 5 Stelle, è passato con il voto contrario di Fratelli d'Italia, Forza Italia, Rete civica e Lega, muovendosi nel perimetro già delineato dalla sentenza n. 204 del 29 dicembre 2025, con cui la Consulta aveva respinto il ricorso del Governo contro la legge toscana.
Fine vita, braccio di ferro Stato-Regione: la Sardegna vince sull'impianto della legge, ma perde sui requisiti d'accesso
La Corte costituzionale ha respinto il ricorso del Governo contro la norma sarda nel suo complesso, dichiarando però illegittime le disposizioni più rilevanti s











