Le due sentenze della Corte costituzionale sul fine vita pubblicate il 24 luglio affrontano due profili distinti ma strettamente collegati del suicidio medicalmente assistito: la prima (n.148/2026) valuta la legge della Regione Sardegna n. 26/2025, che disciplina procedure e tempi dell’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito; la seconda (n.152/2026) valuta se debba essere eliminato, dall’area di non punibilità dell’aiuto al suicidio, il requisito della persona “tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale”.La Corte costituzionale, con la sentenza 148, non boccia integralmente la legge sarda ma ne dichiara parzialmente l’illegittimità costituzionale, salvando invece la possibilità per la Regione di intervenire su profili organizzativi sanitari. La Corte distingue nettamente tra: profili organizzativi e sanitari, che possono rientrare nella competenza regionale in materia di tutela della salute; profili che incidono sui requisiti sostanziali di accesso al suicidio assistito o sui principi fondamentali dell’istituto, che restano riservati allo Stato.La Corte afferma anche che la Regione può disciplinare, in linea di principio, l’attività delle aziende sanitarie, perché ciò rientra nella materia della tutela della salute, di competenza concorrente. Per questo motivo, ritiene non fondata l’impugnazione statale contro: l’intera legge regionale nel suo complesso; l’art. 1, che esprime le finalità organizzative; gli artt. 6 e 7, relativi a gratuità e copertura finanziaria; in larga parte, gli artt. 3 e 4, quando regolano aspetti organizzativi e procedurali compatibili con i principi statali. In particolare, i giudici costituzionali considerano legittima l’istituzione di una commissione multidisciplinare permanente presso le aziende sanitarie, qualificandola come misura organizzativa di dettaglio in materia sanitaria.La Corte annulla invece le parti della legge sarda che, secondo essa, superano il piano organizzativo e incidono su materie riservate allo Stato.È dichiarato incostituzionale l’art. 2, comma 1, che ammetteva alle prestazioni «le persone in possesso dei requisiti indicati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale». La ragione è che una legge regionale non può “cristallizzare” nei propri testi i requisiti sostanziali di accesso elaborati dalla giurisprudenza costituzionale, perché ciò incide sull’ordinamento civile e penale, materia di competenza esclusiva statale.La Corte dice espressamente che le sentenze n. 242/2019 e n. 135/2024, definendo l’ambito della non punibilità dell’aiuto al suicidio, hanno innovato l’ordinamento civile e penale, e la Regione non può appropriarsi di quei principi inserendoli nella propria legislazione.La Consulta dichiara illegittime varie parti dell’art. 4 che imponevano termini stringenti. Secondo la Corte, questi termini incidono su scelte che richiedono uniformità nazionale e, soprattutto, comprimono eccessivamente la necessità di un accertamento medico accurato, clinico e volitivo, incompatibile con scadenze troppo rigide. È dichiarato incostituzionale anche il comma che prevedeva che la persona potesse «sospendere o annullare l’erogazione del trattamento». La Corte ritiene questa formula incoerente con la struttura del suicidio medicalmente assistito, perché qui non vi è propriamente una “erogazione” da sospendere come in un trattamento sanitario classico, ma un’assistenza a una condotta che dev’essere compiuta direttamente dalla persona.Sono dichiarati incostituzionali anche: l’art. 4, comma 10, che fissava in 7 giorni il termine per l’autosomministrazione; l’art. 5, che disciplinava supporto tecnico, farmacologico e assistenza medica alla preparazione dell’autosomministrazione. La Corte afferma che qui la Regione non si è limitata a regolare dettagli organizzativi ma ha finito per appropriarsi di principi fondamentali riservati alla legislazione statale nella materia tutela della saluteLa decisione afferma dunque un principio di fondo: le Regioni possono organizzare il servizio sanitario rispetto alla procedura di suicidio medicalmente assistito, ma non possono definire con propria legge i requisiti sostanziali di accesso né fissare discipline che incidano sui principi fondamentali dell’istituto.La seconda sentenza (la 152) affronta una questione diversa: il gip di Bologna chiedeva alla Corte di dichiarare incostituzionale l’art. 580 del Codice penale nella parte in cui, per la non punibilità dell’aiuto al suicidio, resta richiesto che la persona sia tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale.La Corte respinge la questione. Il giudice sosteneva che il requisito del trattamento di sostegno vitale producesse una disparità irragionevole tra malati gravemente sofferenti: da un lato quelli che dipendono da trattamenti di sostegno vitale e possono rientrare nella non punibilità, dall’altro quelli affetti da patologie irreversibili e sofferenze intollerabili, ma non dipendenti da simili trattamenti, che restano esclusi. La Corte conferma integralmente quanto già affermato nelle sentenze n. 135/2024 e n. 66/2025: il requisito dei trattamenti di sostegno vitale non è incostituzionale. La motivazione centrale è questa: la sentenza n. 242/2019 (relativa al caso Cappato-Fabo) non ha riconosciuto un generale diritto a morire in ogni situazione di sofferenza intollerabile ma ha solo ritenuto irragionevole vietare l’aiuto al suicidio in favore di chi già può legalmente lasciarsi morire rifiutando trattamenti di sostegno vitale, in base alla legge n. 219/2017.Quindi, per la Corte le due situazioni non sono uguali: il paziente dipendente da sostegno vitale può già scegliere di interrompere quel trattamento; il paziente che non dipende da tali trattamenti non si trova nella stessa posizione, secondo la ratio della sentenza n. 242/2019. I giudici affermano infatti che «questa Corte non ha riconosciuto un generale diritto di terminare la propria vita in ogni situazione di sofferenza intollerabile». E precisa che il requisito in questione «svolge, in assenza di un intervento legislativo, un ruolo cardine nella logica della soluzione adottata con l’ordinanza n. 207 del 2018, poi ripresa nella sentenza n. 242 del 2019».La Corte esclude la violazione: dell’art. 3 della Costituzione, perché non vi sarebbe irragionevole disparità tra situazioni che, rispetto alla ratio della disciplina, sono diverse; degli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, perché il bilanciamento tra autodeterminazione e tutela della vita resta affidato, oltre quel limite minimo già fissato, alla discrezionalità del legislatore. La Corte sottolinea che spetta a essa fissare soltanto il limite minimo costituzionalmente imposto, non sostituirsi al legislatore nell’ampliamento ulteriore dell’area di liceità.La sentenza contiene anche un passaggio rilevante: la Corte conferma che, dal punto di vista costituzionale, non esiste differenza tra il paziente già sottoposto a trattamento di sostegno vitale, che può interromperlo, e il paziente che, secondo valutazione medica, avrebbe bisogno di quel trattamento per sopravvivere ma può rifiutarne l’attivazione fin dall’inizio.Quindi la Corte esclude che il malato debba prima sottoporsi a un trattamento e poi rinunciarvi solo per rientrare nella non punibilità.
I limiti delle leggi regionali, il sostegno vitale: cosa chiariscono le nuove sentenze sul fine vita
I due nuovi verdetti della Corte costituzionale sul suicidio assistito precisano alcuni paletti decisivi nel dibattito sulle possibili regole (nazionali e locali) costruite proprio su quello che la Consulta ha deciso nelle ormai numerose sentenze in materia












