Dopo un primo colpo inferto lo scorso dicembre perché «la qualifica di non idoneità di un’area non può tradursi in un aprioristico divieto di installazione degli impianti Fer», oggi la Corte costituzionale con la sentenza numero 144 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge della Regione Sardegna (6 novembre 2025, n. 31) nella parte in cui dispone la sospensione – fino all’adozione di un regolamento regionale – dei procedimenti autorizzativi relativi agli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (Fer) localizzati nelle aree non qualificate come idonee.
Richiamando anche la sentenza di dicembre, dal Palazzo della Consulta si spiega che «l’obiettivo della transizione energetica deve essere perseguito attraverso un equilibrato bilanciamento tra tutela del paesaggio, governo del territorio e sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, senza compromettere la continuità del sistema autorizzativo delineato dal legislatore statale». La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della normativa sarda, «eccedente la competenza legislativa regionale riconosciuta dagli articoli 3 e 4 dello statuto speciale, in quanto incompatibile con i principi statali di matrice eurounitaria diretti ad assicurare la massima diffusione degli impianti Fer e il conseguimento degli obiettivi della transizione energetica, che vincolano anche le Regioni ad autonomia speciale nell’esercizio delle rispettive competenze legislative».











