Aggiungi ItaliaOggi alle tue fonti preferite su Google per non perderti i nostri contenutiDal 12 luglio 2026 per il rilevamento della velocità dei veicoli sono legittimamente utilizzabili soltanto 25 specifici modelli di autovelox, telelaser e tutor, che si considerano automaticamente omologati. Per gli altri dispositivi muniti di approvazione rilasciata prima del decreto ministeriale n. 282 del 13 giugno 2017 gli organi di polizia devono attendere che i produttori richiedano e ottengano dal Mit la specifica omologazione. Lo prevede il decreto del ministro Salvini dell’8 giugno 2026, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 luglio e in vigore dal giorno successivo.

Fondi pensione e Tfr: la sceltaLe nuove regole di adesione alla previdenza integrativa e le prestazioni: guida alle decisioni per lavoratori e aziendeLa sentenza della Cassazione e la necessità di omologazione

La svolta arriva dopo il lungo contenzioso aperto dalla Cassazione con la sentenza n. 10505 del 18 aprile 2024, secondo la quale gli accertamenti eseguiti con autovelox semplicemente approvati e non omologati sono illegittimi.

Per ovviare a questa criticità, arriva il decreto dell’8 giugno 2026 del ministro Salvini, che dal 12 luglio regolamenta la procedura di omologazione. L’art. 3 prevede che i dispositivi e i sistemi di controllo impiegati nell’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità siano soggetti all’omologazione del prototipo ai sensi dell’art. 192, comma 2, del regolamento del Codice della strada. Si tratta di una procedura con la quale il Mit accerta su base documentale la rispondenza dell’apparecchiatura alle disposizioni e ai requisiti indicati nel nuovo decreto. In caso di esito positivo l’iter si conclude con l’emanazione di un decreto dirigenziale che consente l’utilizzo sul territorio nazionale di tutti i dispositivi conformi al prototipo omologato.