Assolti perchè “gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna”. Si è chiuso con un “non luogo a procedere” la vicenda dei presunti assenteisti nell'istituto scolastico Mattei di Vieste al centro di una indagine della Guardia di Finanza.

Lo ha stabilito il giudice del Tribunale di Foggia, Loretta Plantone, all'udienza del 22 maggio che ha depositato anche le motivazioni della sentenza che nel dettaglio ha riguardato i 9 imputati (su 33) che hanno scelto di essere giudicati con rito ordinario. Si tratta di Michele Biancofiore, classe 1984, Emelinda Santoro, di Monte Sant'Angelo, classe 1975 e Loredana Tatalo, classe 1982; Michele Pio Cellamare, classe 1987, Maria Giuseppa Chionchio, classe 1965; Alessandro Conte, classe 1976; Libera Maria Murgo, classe 1961, Michele Prencipe, classe 1962 e Salvatore Santoro, classe 1959, tutti viestani. Le difese degli imputati sono state rappresentate dagli avvocati Antonio La Scala, Lucia Morena Daluiso, Michele Ferosi, Luca Clemente, Michele D'Angelico, Giuseppe Solitro e Alessandro Ciliberti.

«Nessun dubbio, alla luce delle risultanze probatorie, che gli odierni imputati, con i modi e i tempi indicati, si siano allontanati indebitamente dal posto di lavoro; non l’hanno segnalato mediante l’apposito cartellino e non risultano rilasciate apposite autorizzazioni nei loro confronti. Tuttavia, il carattere occasionale della condotta (uno o al massimo due casi) alla luce del complessivo periodo di sottoposizione al monitoraggio, il tempo ridotto del relativo allontanamento (per taluni davvero di pochi minuti), da una parte, fanno propendere per il verificarsi di circostanze contingenti che abbiano spinto i dipendenti ad allontanarsi per alcuni minuti dal luogo di lavoro senza segnalarlo e, dall’altro, fanno per lo più pensare per un comportamento certamente superficiale degli stessi ma non necessariamente sostenuto dalla coscienza e volontà di truffare la pubblica amministrazione», spiega il gip nelle motivazioni della sentenza e tra le altre cose aggiunge: «In altri termini, la modalità della condotta posta in essere dagli imputati, ancorché censurabile di superficialità, per frequenza, tempistiche, occasionalità, non sembra sostenuta dal dolo richiesto dalla norma incriminatrice che, come noto, si deve desumere dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive dell’azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà e rappresentazione degli elementi oggettivi del reato, quali l’inganno, il profitto ed il danno, anche se preveduti come conseguenze possibili della propria condotta, di cui si sia assunto il rischio di verificazione»