PensioniDal 1° luglio 2026 cambia la gestione del TFR per i lavoratori privati, con l’introduzione dell’adesione automatica alla previdenza complementare per i nuovi assunti. Il lavoratore ha 60 giorni per scegliere; in assenza di decisione, il TFR e i contributi confluiscono automaticamente nel fondo pensione di riferimento. Ecco il quadro aggiornato delle opzioni disponibili per il lavoratore, con l’aiuto delle Faq del ministero del Lavoro.di Giorgio Pogliotti30 giugno 2026I punti chiaveQual è il nuovo meccanismo per le nuove assunzioni?Che succede in caso di presenza di più fondi di riferimento?Quanto tempo ha il lavoratore per decidere?Cosa comporta l’adesione automatica per il lavoratore?Cosa succede per un nuovo rapporto di lavoro?L’adesione automatica può operare anche nei rapporti a tempo determinato?Quali sono le prestazioni pensionistiche?Quando è possibile chiedere anticipazioni al Fondo pensione? Con l’introduzione dell’adesione automatica alla previdenza complementare, operativa dal 1° luglio 2026, per i nuovi assunti del settore privato, cambia in modo significativo la disciplina della destinazione del Trattamento di fine rapporto (TFR). Le nuove regole incidono sulle scelte dei lavoratori, sui tempi di decisione e sulle modalità di accesso ai fondi pensione, superando in parte il precedente meccanismo del silenzio-assenso. Ecco il quadro aggiornato, con l’aiuto delle Faq del ministero del Lavoro, delle opzioni disponibili per il lavoratore, di come funziona l’adesione automatica e quali sono le conseguenze sul conferimento del TFR e sui contributi datoriali.Domande di approfondimento generate da 24Ore AIQual è il nuovo meccanismo per le nuove assunzioni?E’ stata introdotta dal 1° luglio 2026 l’adesione automatica alla previdenza complementare per gli assunti dal 1° luglio 2026: il TFR, insieme ai contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore per la previdenza complementare confluiscono automaticamente nel fondo pensione previsto dal contratto collettivo di lavoro.Resta invece il meccanismo del silenzio-assenso per gli assunti fino al 30 giugno 2026, che hanno sei mesi di tempo per decidere. Restano esclusi il pubblico impiego e i lavoratori domestici e, salvo diversa indicazione del decreto attuativo, i lavoratori intermittenti.Che succede in caso di presenza di più fondi di riferimento?L’adesione automatica opera verso la forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali. Se sono presenti più fondi collettivi di riferimento, la forma pensionistica complementare di destinazione è quella con le adesioni del maggior numero di lavoratori dell’azienda (salvo diverso accordo aziendale). In assenza di fondi collettivi di riferimento, la forma pensionistica complementare di destinazione è quella residuale individuata dal decreto del Ministro del lavoro 31 marzo 2020, n. 85, alla quale conferire l’intero importo del TFR (il Fondo Cometa, il fondo pensione complementare dell’industria metalmeccanica).Quanto tempo ha il lavoratore per decidere?Il lavoratore ha 60 giorni dalla data di assunzione (e non più 6 mesi come nel vecchio meccanismo di silenzio assenso per chi viene assunto prima del 1° luglio 2026) per esprimere una scelta esplicita sulla destinazione del proprio TFR. Può destinarlo a una forma pensionistica complementare, aderendovi, oppure, lasciarlo presso l’azienda/fondo Tesoreria Inps, non aderendo ad alcuna forma di previdenza complementare (in questo caso la scelta può essere sempre rivista in favore della previdenza complementare, mentre la scelta della previdenza complementare è irrevocabile). Se non si esprime entro questo lasso di tempo, scatta l’adesione automatica.