Per tredici giorni consecutivi si sarebbe scambiato il badge con altri colleghi, timbrando per loro e facendosi timbrare a sua volta in una sorta di sistema reciproco di favori. Una condotta che, secondo la Corte d’Appello di Napoli, ha compromesso in modo irreversibile il rapporto fiduciario con l’azienda e, per questo, giustifica il licenziamento. Con la sentenza numero 2703 del 2026, pubblicata il 29 maggio scorso, la sezione Lavoro della Corte d’Appello ha accolto il ricorso dell’Ente Autonomo Volturno, assistito dal professor Marcello D’Aponte, ribaltando integralmente la decisione del Tribunale di Napoli che nel 2025 aveva disposto la reintegrazione del dipendente F. M. nel posto di lavoro.

Il fatto La vicenda si inserisce nella più ampia attività di controlli avviata da Eav negli ultimi anni contro i cosiddetti “furbetti del badge”, una linea che l’azienda ha più volte rivendicato come parte della propria strategia di contrasto alle irregolarità e di tutela della maggioranza dei lavoratori che rispettano orari e procedure. Eav, licenziato un “furbetto del cartellino”: «Condotta palesemente illecita» Secondo quanto ricostruito dai giudici, tra il 4 e il 20 giugno 2024 il dipendente avrebbe utilizzato il badge di altri tre colleghi e consentito agli stessi di utilizzare il proprio. Le timbrature contestate si sarebbero ripetute più volte al giorno e per tredici giornate consecutive. Circostanze che, evidenzia la Corte, non possono essere considerate una semplice irregolarità amministrativa ma una falsa attestazione della presenza sul luogo di lavoro. Scoperto dall'azienda, l'uomo era stato licenziato, ma il primo grado di giudizio aveva disposto il reintegro al posto di lavoro. Ora la Corte d'Appello torna a dare ragione ad Eav. Trasporti a Napoli, ecco tram e bus: «Flotta da ottanta milioni»Le motivazioni Nelle motivazioni i magistrati sottolineano che non esiste alcuna prova di una prassi aziendale che consentisse l’utilizzo del badge da parte di persone diverse dal titolare. Al contrario, l’obbligo di uso personale dello strumento era espressamente finalizzato a certificare l’inizio e la fine della prestazione lavorativa. Particolarmente significativo il passaggio in cui la Corte osserva che la gravità della condotta prescinde dall’eventuale presenza effettiva del dipendente sul posto di lavoro. Anche in assenza di un danno economico diretto per l’azienda, infatti, resterebbe compromesso il sistema di controllo delle presenze e delle uscite del personale. I giudici evidenziano inoltre che i quattro dipendenti coinvolti avrebbero agito in modo concordato, rendendo più difficile la verifica delle effettive presenze da parte del datore di lavoro. Un comportamento definito «artificioso e fraudolento», capace di ostacolare i controlli aziendali e di violare i principi di correttezza e buona fede che regolano il rapporto di lavoro. La Corte richiama anche una recente ordinanza della Cassazione, ribadendo che il vecchio codice disciplinare degli autoferrotranvieri del 1931 non esaurisce tutte le ipotesi di giusta causa di licenziamento e che il giudice deve valutare le condotte alla luce dell’attuale contesto organizzativo e dei principi generali dell’ordinamento. Sciopero 29 maggio a Napoli, disagi e cancellazioni alla stazione centrale Da qui la decisione finale: accoglimento dell’appello proposto da Eav, annullamento della sentenza di primo grado e rigetto della domanda del lavoratore. Per Eav la pronuncia rappresenta «un ulteriore tassello nella battaglia giudiziaria avviata contro le false timbrature e rafforza l’orientamento che considera lo scambio dei badge una violazione tale da giustificare il licenziamento per giusta causa». Ora bisogna capire s eil lavoratore farà ricorso in Cassazione, cosa molto probabile, e quale sarà l’orientamento dei giudici della Suprema Corte.