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25 NOVEMBRE 2025

Ultimo aggiornamento: 6:15

La riforma che introduce il consenso libero e attuale al centro della violenza sessuale cambia il lessico del dibattito ma non le regole del processo penale: resta un reato gravissimo, con pene elevate, che si fonda su un accertamento probatorio pieno, oltre ogni ragionevole dubbio, e non su automatismi morali.

Per il difensore di un ragazzo accusato di stupro lo scenario non è la “guerra alle donne”, ma una responsabilità tecnica più alta: da un lato impedire che il nuovo testo si traduca in condanne simboliche fondate sul clima sociale; dall’altro evitare che la difesa diventi il luogo in cui si riciclano gli stereotipi di genere che la riforma prova a scardinare. Nei casi tipici di “parola contro parola” – nessuna violenza fisica evidente, nessun testimone diretto, pochi riscontri – la prima bussola è ricordare al giudice che l’elemento centrale del nuovo 609-bis non è l’idea astratta di violenza ma la prova concreta della mancanza di consenso: spetta al pubblico ministero dimostrare che l’atto è stato compiuto nonostante, o approfittando, del dissenso della persona offesa; non spetta alla difesa certificare un consenso impossibile da “dimostrare” in positivo.