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9 DICEMBRE 2025

Ultimo aggiornamento: 7:10

di Luciano Sesta*

La recente modifica dell’art. 609 bis del codice penale, che disciplina i comportamenti in materia di reati sessuali, recepisce l’orientamento generale inaugurato dalla Convenzione di Istanbul (2011), per la quale c’è violenza sessuale non solo in presenza di minaccia o coercizione fisica e morale, ma anche quando la vittima, pur non opponendosi fisicamente all’atto, non vi ha dato il proprio libero consenso. Tanto si è detto e scritto sugli aspetti giuridici della riforma in questione – ferma in Commissione Giustizia al Senato a causa di alcuni nodi critici sollevati nel dibattito che ne ha accompagnato e seguito l’approvazione alla Camera – ma poco ci si è soffermati su cosa significhi davvero “consenso” in un ambito delicato e complesso come quello della sessualità umana.