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Ultimo aggiornamento: 7:10
di Luciano Sesta*
La recente modifica dell’art. 609 bis del codice penale, che disciplina i comportamenti in materia di reati sessuali, recepisce l’orientamento generale inaugurato dalla Convenzione di Istanbul (2011), per la quale c’è violenza sessuale non solo in presenza di minaccia o coercizione fisica e morale, ma anche quando la vittima, pur non opponendosi fisicamente all’atto, non vi ha dato il proprio libero consenso. Tanto si è detto e scritto sugli aspetti giuridici della riforma in questione – ferma in Commissione Giustizia al Senato a causa di alcuni nodi critici sollevati nel dibattito che ne ha accompagnato e seguito l’approvazione alla Camera – ma poco ci si è soffermati su cosa significhi davvero “consenso” in un ambito delicato e complesso come quello della sessualità umana.
Va detto, a tale riguardo, che l’insistenza sul consenso serve a escludere casi di violenza o costrizione, ma di fatto, nella stragrande maggioranza delle circostanze, i rapporti sessuali non si basano su un consenso puntuale e verbalizzato, come se da una parte ci fosse chi chiede, e dall’altra chi concede, ma sul desiderio reciproco. Il contesto in cui l’uomo chiede sesso, in attesa che la donna lo conceda, presuppone una visione antiquata dei rapporti sessuali. Oggi le statistiche ci dicono che il maschio è in “ritirata” sessuale di fronte a una certa spavalderia, anche erotica, delle ragazze. Ciò non implica, naturalmente, minimizzare il rischio di violenza sessuale, che, com’è noto, vede come vittime sostanzialmente le donne, non certo gli uomini. Ma aiuta a evitare di generalizzare un modello di “consenso” ritagliato ad hoc per i casi di violenza, e che è troppo astratto e riduttivo per la stragrande maggioranza dei casi in cui avvengono dei rapporti sessuali.






