La proposta di legge sulla violenza sessuale approvata in prima lettura dalla Camera consiste in un unico articolo, che riscrive integralmente l'art.

609-bis del codice penale.

- IL CONSENSO LIBERO ED ATTUALE - Il nuovo testo introduce la nozione di "consenso", in linea con i fondamenti della Convenzione di Istanbul, di cui le componenti essenziali sono identificate nella libertà e nell'attualità. L'esito è che qualunque atto sessuale posto in essere senza che vi sia il consenso libero e attuale della persona coinvolta è configurabile come reato di violenza sessuale.

- LE TRE CONDOTTE DELITTUOSE - L'attuale articolo del codice penale, comma 1, sancisce che "chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni". Una formulazione così riscritta dalla pdl: "Chiunque compie o fa compiere o subire atti sessuali ad un'altra persona senza il consenso libero ed attuale di quest'ultima è punito con la reclusione da sei a dodici anni". Dunque, oltre all'introduzione del concetto di consenso libero ed attuale, vengono individuate tre diverse possibili condotte che costituiscono il reato di violenza sessuale: il compiere atti sessuali su un'altra persona; il far compiere atti sessuali ad un'altra persona; il far subire atti sessuali ad un'altra persona.