La riforma costituzionale modifica il titolo IV della Costituzione con l'obiettivo di separare le carriere dei magistrati requirenti e giudicanti. Queste le novità contenute nella riforma sulla separazione delle carriere dei magistrati che ha ottenuto la terza approvazione alla Camera tra le proteste delle opposizioni in aula: ora manca soltanto il sì del Senato, previsto entro novembre, poi la vera partita si giocherà al referendum.

Ecco cosa prevede la riforma.

Vengono previsti due distinti organi di autogoverno, il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente.

Composizione e sorteggio dei due Csm

Una delle principali innovazioni relativa ai due organi di autogoverno della magistratura riguarda la loro composizione. La presidenza di entrambi i Csm è attribuita al oresidente della Repubblica, mentre sono membri di diritto del Consiglio superiore della magistratura giudicante e del Consiglio superiore della magistratura requirente, rispettivamente, il primo oresidente della Corte di Cassazione e il orocuratore generale della Corte di Cassazione. Gli altri componenti di ciascuno dei Csm sono estratti a sorte, per un terzo da un elenco di professori e avvocati compilato dal Parlamento in seduta comune e, per i restanti due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e tra i magistrati requirenti. Si prevede, inoltre, che i vicepresidenti di ciascuno degli organi sono eletti fra i componenti sorteggiati dall'elenco compilato dal Parlamento. I componenti designati mediante sorteggio durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva. I componenti non possono, finchè sono in carica, essere iscritti negli albi professionali nè far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.