Ci sono alcuni dati che fanno riflettere rilanciati in più occasioni dalle associazioni del personale sanitario: ogni anno vengono presentate circa 20.000 denunce penali nei confronti dei medici, ma solo una minima parte porta a una condanna. Dunque, spesso questi fascicoli contribuiscono a ingolfare il lavoro delle procure. Il provvedimento interviene anche sulla parte che riguarda le cause civili, le richieste di risarcimento danni. Al comma 3-bis dell'articolo 8 recita: «La responsabilità civile della struttura sanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria è esclusa se la prestazione sanitaria è stata eseguita in conformità alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi dell'articolo 5, comma 3, o alle buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le predette raccomandazioni o buone pratiche risultino adeguate alle specificità del caso concreto».
In sintesi: se si dimostra che l'operato del medico è stato in linea con quanto previsto dalle buone pratiche e dalle linee guida, non ci può essere responsabilità civile. Non solo. Si legge nel comma 3-ter dell'articolo 8: «Si tiene conto anche della scarsità delle risorse umane e materiali disponibili, nonché delle eventuali carenze organizzative, quando la scarsità e le carenze non sono evitabili da parte dell'esercente l'attività sanitaria, della mancanza, limitatezza o contraddittorietà delle conoscenze scientifiche sulla patologia o sulla terapia, della concreta disponibilità di terapie adeguate, della complessità della patologia o della concreta difficoltà dell'attività sanitaria, dello specifico ruolo svolto in caso di cooperazione multidisciplinare, nonché della presenza di situazioni di urgenza o emergenza». Dunque: se ad esempio il medico si trova a curare il paziente in un ospedale in cui manca il personale e i macchinari sono obsoleti, non può essere chiamato a rispondere civilmente di un eventuale errore.












