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Ieri la Corte di Cassazione ha depositato le motivazioni con cui lo scorso febbraio aveva stabilito che Raffaele Meola dovrà tornare a processo. Meola è un ex sindacalista accusato di violenza sessuale che era stato assolto nei primi due gradi di giudizio sulla base della mancata tempestiva reazione di Barbara D’Astolto, la donna che gli si era rivolta per una vertenza sindacale, e che, secondo i giudici, aveva impiegato troppo tempo, circa 20-30 secondi, per opporsi agli abusi che stava subendo.
La sentenza della Cassazione, spiega l’avvocata di Differenza Donna Teresa Manente, che difende Barbara D’Astolto, «ha ribadito che l’atto sessuale senza consenso esplicito è violenza sessuale: non conta la durata della reazione della vittima, bisogna semmai accertare la condotta dell’imputato. E nel momento in cui vengono compiuti degli atti sessuali senza consenso si compie un reato».
Manente ricorda che questo è uno dei principi stabiliti dalla Convenzione di Istanbul, il principale strumento internazionale giuridicamente vincolante per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne e della violenza domestica. L’Italia ha ratificato la Convenzione nel 2013, quindi «è legge», ma spesso non la vediamo applicata. Non è un caso, dice Manente, che la Cassazione in merito alle due sentenze di assoluzione di primo e secondo grado che ha annullato parli di «violazione di legge», una legge internazionale di cui le norme interne devono tenere conto.








