Il ritardo nella reazione della vittima, ossia nella manifestazione del dissenso, è irrilevante ai fini della configurazione della violenza sessuale. E questo perché la “sorpresa” di fronte all'abuso può essere tale da superare la contraria volontà, ponendo la vittima nella impossibilità di difendersi. Sono le motivazioni con le quali la Cassazione ha disposto, l'11 febbraio, un processo d'appello bis per un ex sindacalista, accusato di abusi su una hostess e che era stato assolto perché, dicevano i giudici, lei in «30 secondi» avrebbe potuto opporsi.

L’orientamento della Cassazione

La Suprema corte ha accolto il ricorso del Pg di Milano, Angelo Renna, contro la decisione della Corte d'appello di Milano, che aveva fatto dipendere la sussistenza della violenza sessuale dal tempo di reazione della vittima. Un ragionamento che aveva portato la Corte territoriale, il 24 giugno scorso, a confermare l'assoluzione per l'uomo dall'accusa di violenza sessuale nei confronti della giovane. I giudici di legittimità hanno avallato la tesi del Pg secondo il quale non si può stabilire che un atto sessuale, protrattosi per un periodo di tempo pari a 20 o, al massimo, 30 secondi esuli dalla contestazione di abusi.