La violenza sessuale non si misura in secondi. Il «ritardo nella reazione» della vittima, ovvero «nella manifestazione del dissenso», è «irrilevante» per la configurazione del reato; perché la «sorpresa» di fronte all'abuso «può essere tale da superare la «contraria volontà», ponendo chi la subisce nella «impossibilità di difendersi».
Lo scrive la Cassazione che, dopo il ricorso del sostituto pg di Milano Angelo Renna, ha disposto, l'11 febbraio scorso, un processo d'appello bis per un ex sindacalista di 48 anni, Raffaele Meola, che lavorava all'aeroporto di Malpensa, accusato di abusi su una hostess e assolto perché, scrivevano i giudici, lei in 30 secondi avrebbe potuto opporsi. Per la Suprema Corte, le motivazioni delle due sentenze di primo e secondo grado, non sono «in linea con i pacifici orientamenti giurisprudenziali».
Secondo la Corte d'appello di Milano, che aveva confermato il verdetto del Tribunale di Busto Arsizio del 2022, i comportamenti dell'imputato, «ancorché si sia trattato effettivamente di molestie repentine», non erano stati tali da porre la vittima «in una situazione di assoluta impossibilità di sottrarsi alla condotta». Condotta che, sostenevano i giudici, «non ha (senz'altro) vanificato ogni possibile reazione della parte offesa, essendosi protratta per una finestra temporale, pari a 20-30 secondi, che le avrebbe consentito anche di potersi dileguare». La terza sezione penale della Cassazione, quattro mesi fa, accogliendo il ricorso della Procura generale milanese, ha disposto l'appello bis ritenendo, si legge ora nelle motivazioni, che «entrambe le decisioni non abbiano fatto buon governo dei consolidati principi affermati dalla giurisprudenza in materia di violenza sessuale». I giudici di primo e secondo grado «hanno immaginato che la durata del contatto escludesse l'insidiosità del gesto». Invece, precisano gli Ermellini, «è chiaro» che la hostess, che si era recata nel 2018 nell’ufficio dell'allora sindacalista della Cisl per esporre un problema di lavoro, «era rimasta del tutto disorientata e sguarnita rispetto ai comportamenti dell’uomo». La Suprema Corte, infatti, ricorda come «nella letteratura scientifica» venga «spiegato il fenomeno del blocco emotivo o freezing, cioè l'incapacità di reazione dovuta alla paura o al frastornamento per l'imprevedibilità della situazione e l'incapacità di fronteggiarla». Né d'altra parte, si legge nelle motivazioni, «esiste un modello di reazione o un modello di vittima». In giurisprudenza è «pacifico» il principio che chi «agisce» deve acquisire «il consenso del destinatario degli atti sessuali».








