Il «ritardo nella reazione» della «vittima», ossia «nella manifestazione del dissenso», è «irrilevante» ai «fini della configurazione della violenza sessuale». E su ciò «la giurisprudenza è netta», perché la «sorpresa» di fronte all'abuso «può essere tale da superare» la «contraria volontà», ponendo la vittima nella «impossibilità di difendersi». Lo scrive la Cassazione che, dopo il ricorso del sostituto pg di Milano Angelo Renna, ha disposto, l'11 febbraio, un processo d'appello bis per l'ex sindacalista Raffaele Meola, accusato di violenza sessuale sulla hostess Barbara D’Astolto e che era stato assolto perché, dicevano i giudici, lei in «30 secondi» avrebbe potuto opporsi.