Il "ritardo nella reazione" della "vittima", ovvero "nella manifestazione del dissenso", è "irrilevante" per la "configurazione della violenza sessuale".

E su questo aspetto "la giurisprudenza è netta", perché la "sorpresa" di fronte all'abuso "può essere tale da superare" la "contraria volontà", ponendo chi subisce nella "impossibilità di difendersi". Lo scrive la Cassazione che, dopo il ricorso del sostituto pg di Milano Angelo Renna, ha disposto, l'11 febbraio scorso, un processo d'appello bis per un ex sindacalista di 48 anni che lavorava all'aeroporto di Malpensa, accusato di abusi su una hostess e assolto perché, scrivevano i giudici, lei in "30 secondi" avrebbe potuto opporsi.

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Per la Suprema Corte, le motivazioni delle due sentenze di primo e secondo grado, che tanto avevano fatto discutere, non sono "in linea con i pacifici orientamenti giurisprudenziali" e quell'assoluzione va annullata con rinvio ad un nuovo secondo grado. Secondo la Corte d'Appello di Milano, che aveva confermato il verdetto del Tribunale di Busto Arsizio (Varese) del 2022, quei comportamenti dell'imputato (difeso dal legale Ivano Chiesa), che i pm contestavano come abusi sessuali, non erano stati tali "da porre la persona offesa in una situazione di assoluta impossibilità di sottrarsi alla condotta".