Il “ritardo nella reazione” della “vittima”, ossia “nella manifestazione del dissenso”, è “irrilevante” ai “fini della configurazione della violenza sessuale”. E su ciò “la giurisprudenza è netta”, perché la “sorpresa” di fronte all’abuso “può essere tale da superare” la “contraria volontà”, ponendo la vittima nella “impossibilità di difendersi”. È la Cassazione che certifica quello che appariva semplice buon senso. Una decisione che arriva, dopo il ricorso del sostituto pg di Milano Angelo Renna, contro il verdetto di assoluzione dell’imputato, un sindacalista accusato di violenza su una hostess. È stato quindi disposto un processo d’appello bis per l’imputato riconosciuto innocente perché, dicevano i giudici, la vittima in “30 secondi” avrebbe potuto opporsi.
Quelle motivazioni erano state duramente criticate in particolare dall’Associazione Differenza Donna che le aveva bollate come un passo “indietro di 30 anni” nella storia della giurisprudenza. I giudici avevano assolto anche in secondo grado un ex sindacalista della Cisl in servizio a Malpensa all’epoca dei fatti che era accusato di violenza sessuale nei confronti di una hostess che a lui si era rivolto nel marzo 2018 per una vertenza sindacale.









