La decisione dei giudici nell'Appello bis, dopo che la Cassazione aveva smontato la tesi sul «ritardo nella reazione» della vittima.

La Corte d’Appello di Milano, nel processo bis, ha condannato a un anno e due mesi Raffaele Meola, ex sindacalista che lavorava all’aeroporto di Malpensa, riconosciuto colpevole di violenza sessuale ai danni di Barbara D’Astolto, all’epoca hostess, che nel 2018 aveva denunciato di aver subito abusi durante un incontro per una vertenza di lavoro. La sentenza, emessa dalla seconda sezione penale presieduta da Enrico Manzi, arriva dopo un iter giudiziario turbolento: sia in primo grado, davanti al Tribunale di Busto Arsizio, sia in appello, il 48enne era stato assolto perché, secondo i giudici, la donna avrebbe avuto a disposizione una «finestra temporale» di «20-30 secondi» sufficiente a reagire o allontanarsi, una ricostruzione che aveva sollevato molte polemiche.

Cosa ha stabilito la Cassazione sul ritardo nella reazione della vittima

A ribaltare quell’impostazione era stata la Cassazione, che nel febbraio 2025 aveva annullato con rinvio la doppia assoluzione dopo il ricorso del sostituto pg di Milano Angelo Renna. Per gli ermellini il «ritardo nella reazione» della vittima, cioè «nella manifestazione del dissenso», è «irrilevante» ai fini della «configurazione della violenza sessuale», perché su questo punto «la giurisprudenza è netta»: la «sorpresa» di fronte all’abuso «può essere tale da superare» la «contraria volontà», mettendo chi lo subisce nella «impossibilità di difendersi», si legge nelle motivazioni. Un principio che il sostituto pg e l’avvocato di parte civile, Gionata Bonuccelli, hanno riproposto in aula durante il processo bis, sottolineando che la testimonianza della donna, nonostante i tentativi della difesa di metterla in discussione, «è uscita ancora ben salda».