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La competenza non è del giudice amministrativo, ma di quello ordinario. Con la sentenza breve appena depositata il Tar mette un punto fermo nella “battaglia” sul referendum sulla modifica dello statuto regionale che ha riportato in Calabria la figura dei sottosegretari. La prima sezione del Tar Calabria (presidente Ivo Correale, giudice estensore Francesco Tallaro, referendario Nicola Ciconte) ha dichiarato di fatto «inammissibile» il ricorso dell’amministrazione regionale «per difetto relativo di giurisdizione», facendo salva «la possibilità di riproposizione dell’azione davanti al competente giudice ordinario».Al termine di un lungo ragionamento sul filo del diritto, il collegio rileva quindi che «il giudice dotato di giurisdizione» è quello «ordinario». Ma nello specifico «non spetta» al Tar «individuare in concreto il giudice ordinario competente, né lo strumento specifico di tutela» trattandosi di «questioni che rientrano nel demanio esclusivo del diverso plesso giurisdizionale cui è attribuita la giurisdizione».
Restano aperte almeno tre strade. La prima ipotesi è una nuova impugnativa dell’amministrazione regionale dinnanzi al Tribunale ordinario. Un’altra prevede la revoca della norma contestata in Consiglio regionale. E una terza contemplerebbe il regolare espletamento del referendum, già calendarizzato per il 29 novembre, anche se quest’ultima pare la via più indigesta alla maggioranza di centrodestra.La reazione del Gruppo PD











