La Regione ha perso il primo round, ma il Tar non ha dato ragione nel merito ai promotori del referendum. È questa la chiave per leggere la sentenza con cui i giudici amministrativi di Catanzaro hanno dichiarato inammissibile il ricorso della Cittadella contro il decreto che aveva riaperto la strada alla consultazione popolare sulla riforma dello Statuto regionale. Il Tribunale, in sostanza, non dice se l’introduzione di due sottosegretari e l’ampliamento della Giunta siano modifiche talmente rilevanti da dover essere sottoposte al voto dei calabresi. Non scioglie il nodo politico e costituzionale attorno al quale si combatte da mesi. Stabilisce qualcosa che viene prima: a decidere quella controversia non può essere il giudice amministrativo.

Per il Tar, infatti, nel procedimento referendario non c’è una pubblica amministrazione che esercita il proprio potere su cittadini o consiglieri sottoposti alla sua autorità. Regione e promotori si muovono su un piano diverso, in una materia nella quale vengono in rilievo “posizioni di diritto soggettivo pubblico”. Ergo: se la Regione vuole contestare la decisione dell’Ufficio centrale regionale per il referendum, dovrà rivolgersi al giudice ordinario. Il ricorso della Regione viene espulso dal processo amministrativo, il decreto che ha dichiarato ammissibile il referendum resta efficace e la consultazione, allo stato, non viene fermata. La Cittadella potrà ancora tentare la strada giudiziaria, ma dovrà farlo davanti a un altro giudice.