L’esclusione di un’impresa o di un’offerta dalle procedure di gara per l’affidamento di contratti pubblici motivata da esigenze di sicurezza nazionale è compatibile con il diritto dell’Unione; devono però essere rispettati i principi e le garanzie del Trattato UE.

Sono queste le considerazioni espresse ieri dall’avvocato generale Biondi nella discussione delle cause riunite C-271/25, Autovici e C-334/25, Skinest Baltija.

La vicenda sulla quale si è discusso nasce nel 2022 quando, a seguito all’invasione russa dell’Ucraina, il governo lituano ha dato attuazione a una normativa nazionale che consente di escludere, per motivi di sicurezza nazionale, determinate imprese o offerte dalle procedure di appalto pubblico. Così avvenne per un’impresa (Autovici), esclusa da una procedura per la vendita e il noleggio di autoveicoli in ragione di presunti rapporti intrattenuti con soggetti stranieri considerati come una minaccia per la sicurezza nazionale. Analoga situazione aveva riguardo un’altra impresa (Skinest Baltija) esclusa da una gara per l’acquisto di materiale ferroviario sulla base di informazioni simili e di due decreti governativi del 2018 che, in precedenti appalti, vietavano alla società ferroviaria di stipulare contratti con tale impresa per gli stessi motivi.