È illegittimo per violazione dell’articolo 100 del codice appalti la richiesta di possesso di certificazioni, men che meno a pena di esclusione.

Lo ha affermato l’Anac con la delibera n. 218 del 10/6/2026 rispetto ad una gara europea di oltre 10 milioni a procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di igiene urbana da svolgersi sul territorio di un comune, per la durata di tre anni e da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Il caso: certificazioni ISO come requisiti di partecipazione

Nel disciplinare di gara era previsto tra i requisiti di partecipazione di capacità tecnica e professionale, il possesso a pena di esclusione delle seguenti certificazioni di qualità UNI EN ISO 14001:2015; UNI EN ISO 9001: 2015; ISO 37001:2016.

Peraltro, quest’ultima certificazione di qualità di qualità (ISO 37001:2016), era prevista anche quale requisito premiale. Veniva quindi posta la questione di legittimità del disciplinare di gara per violazione dell’articolo 10, dell’articolo 100 commi 11 e 12, d. lgs. 36/2023 e dell’articolo 6.3. del Bando tipo n. 1/2023.