Se nell'affidamento di una concessione i criteri di scelta favoriscono gli uscenti in quanto immotivati, illogici, sproporzionati, la gara deve essere ritenuta illegittima e lesiva della concorrenza; necessario l'annullamento in autotutela o la revisione dei criteri.

Lo ha chiarito l'Autorità nazionale anticorruzione con delibera n. 244, parere di precontenzioso, approvata dal Consiglio di Anac del 24/6/2026 per una procedura di affidamento in concessione del servizio di riscossione delle entrate tributarie (IMU, TARI, CUP) e dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazione del Codice della Strada di un comune siciliano.

Sotto la lente di ingrandimento dell'Authority è finito sia il sub-criterio di valutazione dell’offerta tecnica, nella parte in cui attribuisce punteggi premiali per la «presenza di personale dipendente» e «presenza di sportelli» già operativi sul territorio entro un raggio di 70 km, sia il requisito di partecipazione relativo alla capacità tecnica, nella parte riguardante il possesso di personale con qualifica di «Dirigente».

Ad avviso dell'Anac, «per come è stato formulato, il criterio di scelta sembra favorire marcatamente quegli operatori economici che sono già dotati di una struttura organizzativa articolata e capillare sul territorio di riferimento e, tra questi, senza dubbio l’operatore economico uscente, che in tal modo riuscirebbe ad ottenere il punteggio massimo (6 punti complessivi) per tale sub-criterio».