E' legittimo variare o modificare le giustificazioni rese in sede di offerte sui costi della manodopera a condizione che non si determini una modifica dell'offerta originariamente formulata.
Lo ha chiarito l'Anac con il parere di precontenzioso n. 161 del 6/5/2026 con riguardo alla possibilità per gli operatori economici di variare o integrare le spiegazioni rese alla stazione appaltante al momento del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta.
Il caso del capocantiere nelle giustificazioni dell'offerta
Il caso specifico esaminato dall'Anac in sede di precontenzioso era relativo ad un appalto di lavori per il quale in precedenza l'Anac già aveva rilevato un vizio delle giustificazioni rese dal concorrente in merito ai costi della manodopera, avendo questo omesso di citare il capocantiere nella relazione giustificativa nonostante tale figura fosse indicata nell'offerta tecnica. In particolare l'Autorità aveva ritenuto illegittimo l'inserimento del costo del capocantiere all'interno delle spese generali, trattandosi di figura professionale caratterizzata dalla continuità operativa e priva dunque dei caratteri dell'occasionalità e imprevedibilità a tal fine necessari.
La rimodulazione del monte ore e l'invarianza dei costi








