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Ultimo aggiornamento: 9:29
Pietra tombale sul “diritto di prelazione” italiano. Cioè la condizione di favore prevista dalla normativa sugli appalti pubblici, grazie alla quale il privato promotore di un progetto di pubblica utilità su beni o servizi della PA può sempre assicurarsi l’affidamento adeguando la sua offerta a quella del miglior offerente che si presenta alla gara per aggiudicarlo, salvo dovere un piccolo rimborso. Ecco: la Corte di Giustizia europea ha depositato una sentenza che l’ha dichiarata incompatibile con il diritto europeo, in particolare con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza sanciti dalla direttiva 2014/23/UE e dall’articolo 49 dello stesso trattato sul funzionamento dell’Ue.
Immediate le due conseguenze dirette della sentenza: migliaia di operatori privati che hanno partecipato negli ultimi mesi a procedure di affidamento di progetti di partenariato pubblico/privato, subendo le conseguenze dell’applicazione del diritto di prelazione, potrebbero ricorrere ai tribunali amministrativi. In parallelo tutte le pubbliche amministrazioni che hanno avviato procedure di affidamento di partenariato pubblico privato devono ripartire da capo. Tra i casi più noti la concessione cinquantennale dell’autostrada A22 da 10,2 miliardi per la quale il Codacons, a poche ore dalla pubblicazione della sentenza della Corte Ue, ha chiesto che “il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti assicuri una gestione della procedura pienamente conforme ai principi europei”, considerato che il bando prevede proprio il diritto di prelazione per il concessionario uscente Autostrade del Brennero spa.






