HomeMilanoCronacaIndennità per le ferie. Ricorso in Cassazione per non pagarle ai vigiliImpugnate le sentenze favorevoli alla polizia locale "La giurisprudenza Ue non riguarda il pubblico".Impugnate le sentenze favorevoli alla polizia locale "La giurisprudenza Ue non riguarda il pubblico".Ricevi le notizie de Il Giorno su GoogleSeguici"Il giudice di merito non ha considerato la peculiarità del pubblico impiego nell’effettuare la valutazione del rapporto di funzionalità tra le indennità richieste e le mansioni dei lavoratori, limitandosi ad applicare i principi elaborati dalla giurisprudenza europea, riferiti tuttavia ad altri ambiti ed altri contratti collettivi". Con queste motivazioni, il Comune ha deciso di portare fino alla Cassazione il contenzioso legale con centinaia di agenti della polizia locale, che hanno ottenuto prima dal giudice di pace e poi dal Tribunale civile (con otto sentenze concordanti) il diritto al pagamento delle indennità di turno e di disagio anche durante le ferie.
Il principio emerso nelle aule è quello sancito dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea, che ha spiegato a più riprese che negare il pagamento dei surplus in busta paga scoraggerebbe il lavoratore dall’andare in vacanza, perché pagato meno. La battaglia portata avanti da diversi sindacati dei ghisa ha finora incassato solo vittorie e a giugno ha spinto Palazzo Marino a varare una delibera per recepire la "nozione europea di retribuzione" e gli "orientamenti giurisprudenziali in materia". Con quel provvedimento, l’amministrazione, "in via di autotutela", ha annunciato che "procederà, a seguito di specifica diffida presentata dai dipendenti interessati – anche in data precedente al presente provvedimento e non ancora confluita/tramutata in specifico contenzioso – al riconoscimento delle componenti del salario accessorio correlate alla prestazione lavorativa svolta dal dipendente istante (indennità denominate, turno, disagio, servizio o condizioni di lavoro) anche nei periodi di fruizione delle ferie contrattualmente spettanti".






