Milano, 23 agosto 2026 – “Nella valutazione complessiva di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi della vicenda, la condotta contestata (e da ritenersi sussistente) non assume una gravità tale, pur rilevando disciplinarmente, per giustificare l’irrogata sanzione del licenziamento”.
E ancora: “Va poi considerato che la mancata osservanza dell’obbligo di diligenza nell’utilizzo del furgone a lui affidato se da un lato può avere potenzialmente esposto la società appellante a sanzioni di carattere amministrativo, di fatto non ha avuto conseguenze dannose di alcun genere”.
Così la Corte d’Appello sezione Lavoro di Milano ha confermato quanto già stabilito sei mesi fa in primo grado, disponendo il reintegro di un corriere mandato via da un’azienda per la quale lavora dal marzo 2014.
La “cacciata”
Il motivo dell’allontanamento? Alle 17.36 del 18 giugno 2025, un responsabile della ditta ha incrociato in via Cesana il Mercedes Sprinter guidato dall’uomo, accorgendosi subito che a bordo c’era pure una donna. Quando gli sono stati chiesti chiarimenti, il conducente non ha negato, spiegando che aveva già terminato le consegne dei pacchi per conto della committente Dhl e che aveva fatto salire la conoscente, incontrata casualmente, per darle un passaggio: “La passeggera – si legge nel resoconto – rimase sul furgone circa 15 minuti senza far deviare il tragitto del lavoratore, che doveva a quel punto rientrare al magazzino di Segrate”.







