Era tornata al lavoro dopo un breve periodo di malattia, ma ad attenderla aveva trovato una contestazione disciplinare che si era conclusa con il licenziamento. La lavoratrice, una cameriera impiegata in un ristorante di Bologna, ha deciso di rivolgersi al tribunale contestando il provvedimento e chiedendo un risarcimento. Il giudice del Lavoro le ha dato ragione, stabilendo che il licenziamento non fosse giustificato e condannando la società al pagamento di un'indennità pari a dieci mensilità, oltre alle spese legali. Complessivamente, la somma si aggira intorno ai 20mila euro. La storia è riportata dal Corriere della Sera.
La vicenda risale all'11 maggio 2025. Quel giorno la dipendente aveva avvisato via WhatsApp il proprio responsabile di non poter raggiungere il ristorante a causa di un malessere. La risposta ricevuta era stata semplicemente «Ok». Il giorno seguente la lavoratrice aveva provveduto a inviare all'azienda anche il certificato medico.Al suo rientro, però, la società aveva aperto un procedimento disciplinare nei suoi confronti. Pochi giorni dopo, il 21 maggio, era arrivata la decisione di licenziarla. Le tre contestazioni dell'azienda Alla cameriera venivano addebitati tre comportamenti. Il primo riguardava la presenza sul posto di lavoro in una giornata che, secondo i turni, avrebbe dovuto essere di riposo. Il secondo era legato al fatto di aver consumato il pasto durante l'orario di servizio, anziché aspettare la conclusione del turno.La contestazione più delicata riguardava invece l'11 maggio. Sul profilo Instagram della lavoratrice erano infatti comparse alcune immagini relative ai festeggiamenti per il suo compleanno, proprio nel giorno in cui aveva comunicato di essere indisposta. Successivamente, il giorno seguente, era stato trasmesso alla società il certificato medico.La donna ha impugnato il licenziamento davanti al tribunale, senza tuttavia chiedere il reintegro sul posto di lavoro. La sua richiesta era quella di ottenere un'indennità per il provvedimento ritenuto illegittimo. Nei giorni scorsi il giudice del Lavoro Alessandro D'Ancona ha accolto il ricorso, stabilendo che non vi fossero i presupposti per il licenziamento per giustificato motivo soggettivo.La sentenza del giudice La sentenza riconosce che le condotte contestate dalla società risultavano sostanzialmente provate. La lavoratrice, inoltre, non aveva negato gli episodi, fornendo però una propria spiegazione sui fatti. Per il tribunale, tuttavia, gli episodi non avevano una gravità tale da rendere necessario il licenziamento. I comportamenti potevano al massimo essere ricondotti a una certa «superficialità», ma non erano sufficienti per arrivare alla sanzione disciplinare più severa. Il principio vale soprattutto per le prime due contestazioni: sia la presenza al lavoro in un giorno non previsto dal turno sia il consumo del pasto durante il servizio, secondo il giudice, non raggiungevano una soglia di gravità tale da giustificare l'interruzione del rapporto di lavoro.Le foto di compleanno Più complesso il capitolo relativo alle fotografie pubblicate su Instagram. La lavoratrice aveva festeggiato il proprio compleanno l'11 maggio e successivamente aveva comunicato di non sentirsi bene, mentre avrebbe dovuto effettuare un turno serale. Secondo l'azienda, la presenza alle celebrazioni avrebbe messo in discussione la reale indisposizione della dipendente. Il tribunale, però, ha ritenuto che le immagini non fossero sufficienti a dimostrare che la malattia fosse simulata. Non si poteva infatti escludere che i festeggiamenti si fossero svolti prima delle 18, quindi in un momento precedente alla comparsa dei sintomi che avevano portato la donna a comunicare la propria assenza.In sostanza, per il giudice la circostanza che la cameriera avesse partecipato a una festa nel corso della giornata non dimostrava automaticamente che fosse in condizioni di lavorare durante il turno serale. La sentenza ha quindi escluso che fosse stata raggiunta una prova sufficiente della natura fittizia della malattia e ha ritenuto illegittimo il licenziamento per giustificato motivo soggettivo. Alla società è stato così imposto il pagamento di dieci mensilità di indennità, oltre alle spese del procedimento, per un importo complessivo di circa 20mila euro.









