Patrocinio legale gratuito soggetto all’Iva qualora la parte soccombente in giudizio sia tenuta per legge a corrispondere un onorario al legale della parte vittoriosa. In questo caso, infatti, la prestazione resa dal legale si considera a titolo oneroso, ancorché la remunerazione fosse aleatoria e sia dovuta da un soggetto diverso dal cliente. Lo ha deciso la Corte di giustizia Ue nella sentenza del 23 ottobre 2025, C-744/23.
La questione, sollevata dai giudici polacchi, mirava a chiarire se, agli effetti dell’Iva, costituisca una prestazione di servizi a titolo oneroso, oppure una prestazione gratuita assimilabile ad una prestazione a titolo oneroso, la rappresentanza in giudizio di una parte ammessa al patrocinio legale gratuito, quando tale prestazione è fornita gratuitamente all’assistito, ma la normativa nazionale prevede che la controparte soccombente, nel caso di condanna alle spese, sia altresì condannata a versare un onorario al legale patrocinante.
Posta la sussistenza del presupposto soggettivo, il nodo principale, nella fattispecie, riguarda la valutazione del requisito dell’onerosità, necessario per la sussistenza del presupposto oggettivo, ossia l’esistenza di una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso.







