Aggiungi ItaliaOggi alle tue fonti preferite su Google per non perderti i nostri contenutiCade l’accertamento tributario: il professionista può scaricare dalle imposte i costi della società di servizi che gli gestisce lo studio. E ciò anche se appartiene alla moglie dell’avvocato la srl che cura logistica, segreteria, adempimenti e utenze per conto del contribuente: per far scattare la ripresa a tassazione, infatti, il fisco non può limitarsi a dedurre che l’avvocato avrebbe speso meno assumendo direttamente dipendenti o collaboratori per svolgere le stesse mansioni, ma deve fornire elementi di prova sugli eventuali minori costi. Oppure dimostrare che i servizi non sono inerenti all’attività professionale o non sono stati davvero erogati: l’antieconomicità della spesa assume rilievo probatorio come indizio di non inerenza all’attività solo se ha un carattere macroscopico. Così la Cassazione civile, sezione tributaria, nell’ordinanza n. 19073 dell’11/06/2026.

Quota congrua

È dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate: diventa definitivo lo stop all’accertamento Irpef, Iva e Irap con cui si recuperava a tassazione una parte del costo sostenuto per pagare la società di servizi, oltre 54 mila euro su una fattura di 120 mila. L’amministrazione finanziaria ritiene la spesa non inerente e antieconomica perché il professionista avrebbe ottenuto un risparmio con altri tipi di contratti. I giudici del merito, però, accolgono l’impugnazione dell’avvocato: il contratto con la società di consulenza della moglie ha data certa, i servizi risultano effettivamente resi, utilizzati per lo studio e pagati, mentre l’onere sostenuto dal contribuente rappresenta il 28 per cento del fatturato annuo dello studio, quota ritenuta congrua.