Aggiungi ItaliaOggi alle tue fonti preferite su Google per non perderti i nostri contenutiÈ il cliente che conferisce il mandato alla società tra avvocati a scegliere il socio-avvocato che dovrà portarlo a termine: altrimenti il nominativo del professionista gli va sempre comunicato per iscritto dallo studio. E il legale che accetta l’incarico assume una responsabilità personale illimitata, in solido con quella della società. Il mandato conferito all’associazione professionale consente a ciascun associato, anche disgiuntamente, di stare in giudizio per conto dello studio. Nelle Sta ai soci avvocati spettano due terzi del capitale e dei diritti di voto e la maggioranza in consiglio di amministrazione, mentre scattano vincoli sugli utili dei soci non professionisti. Così l’esercizio collettivo della professione è disciplinato dalla delega per la riforma forense approvata in via definitiva.

Fondi pensione e Tfr: la sceltaLe nuove regole di adesione alla previdenza integrativa e le prestazioni: guida alle decisioni per lavoratori e aziendeIndipendenza di giudizio

L’attività professionale può essere esercitata in forma collettiva con la partecipazione dell’avvocato ad associazioni, reti professionali o società tra avvocati, che possono essere di persone, di capitali o cooperative e sono iscritte in una sezione ad hoc dell’albo. Il conferimento dell’incarico è personale e il fatto che il legale partecipi a un’associazione professionale, a una società o una rete non deve pregiudicarne autonomia e indipendenza di giudizio, pena la nullità di ogni patto contrario. L’associazione professionale ha natura forense soltanto se la maggioranza degli associati è costituita da avvocati: i provvedimenti attuativi stabiliranno gli elementi negoziali essenziali da indicare all’interno del contratto associativo.