Aggiungi ItaliaOggi alle tue fonti preferite su Google per non perderti i nostri contenutiVia libera alla partecipazione di soci non professionisti nelle Società tra avvocati (Sta). Le cautele previste dalla legge 247/2012 sono infatti finalizzate a limitare i possibili condizionamenti sull’indipendenza del professionista e i conflitti di interesse. Lo ha stabilito la Corte costituzionale che, con la sentenza 138/2026, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Consiglio nazionale forense (Cnf) sull’articolo 4-bis dell’ordinamento forense (legge 247/2012).

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Secondo il Cnf, la disposizione – che consente l’ingresso nelle Sta di soci di puro capitale – contrasterebbe con gli articoli 24 e 111 della Costituzione, perché finirebbe per indebolire l’indipendenza degli avvocati, elemento essenziale per garantire il diritto di difesa e il giusto processo. Inoltre, violerebbe l’articolo 41 della Costituzione, alterando la concorrenza tra professionisti.

La decisione della Consulta

La Corte, tuttavia, ha respinto le censure evidenziando che il Cnf non ha preso in esame – ritenendole comunque irrilevanti – le disposizioni contenute nei commi da 3 a 6 dell’articolo 4-bis. Tali norme introducono una serie di garanzie relative sia all’assetto societario sia all’esercizio della professione da parte delle Sta, proprio per prevenire i rischi derivanti dall’ingresso di soci non professionisti, in particolare quelli legati ai possibili condizionamenti dell’indipendenza dell’avvocato e ai conflitti di interesse.