Aggiungi ItaliaOggi alle tue fonti preferite su Google per non perderti i nostri contenutiIn materia di sanzioni tributarie, la posizione del consulente rispetto a quella del contribuente è autonoma; ne deriva che, qualora l’atto commini la sanzione anche al consulente per concorso nell’illecito, il pagamento effettuato dal contribuente non ha effetto liberatorio nei confronti di questo stesso consulente. Sono le conclusioni della sezione quinta della Cassazione civile tributaria che si leggono nella sentenza n.8372 depositata in cancelleria il 3 aprile scorso.

Secondo la prassi amministrativa e la dottrina, l’autonomia della sanzione irrogata al consulente rispetto a quella irrogata al contribuente comporta che la sanzione comminata al consulente non sia considerata «collegata al tributo» e, pertanto, il pagamento della sanzione da parte del contribuente non ha effetto liberatorio nei confronti del consulente stesso.

In altre parole, se l’atto irrogativo commina la sanzione direttamente al consulente, il pagamento effettuato dal contribuente non estingue l’obbligazione sanzionatoria a carico del consulente (circolare n. 23/E del 25 settembre 2017, par. 5.3).

L'applicazione dell'articolo 9 del d.lgs. 472/1997