Aggiungi ItaliaOggi alle tue fonti preferite su Google per non perderti i nostri contenutiAl commercialista spetta un compenso extra in caso di verifica fiscale a carico del cliente. La prestazione non è coperta dal compenso annuo a forfait per la consulenza globale, il quale riguarda la consulenza aziendale e non l’assistenza e consulenza tributaria, che invece prevede la risoluzione di problemi specifici come quelli sorti con la visita della Finanza in sede. Insomma: la motivazione della sentenza d’appello regge laddove esclude dal forfait l’attività prestata dopo il pvc della polizia tributaria, ma il giudice del merito deve comunque valutare la congruità della somma richiesta dal professionista. Così la Cassazione civile, seconda sezione, nell’ordinanza n. 22908 dell’08/07/2026.

Onorari cumulabili

Sono accolti soltanto tre dei sette motivi di ricorso proposti dalla spa, condannata in appello a pagare al commercialista gli oltre 80 mila euro della somma ingiunta: atti al giudice del rinvio. Non è viziata la motivazione d’appello quando esclude che la prestazione del professionista rientri nella consulenza globale: il contratto a prestazione forfettaria con onorari preconcordati va interpretato nel senso che l’attività svolta dal commercialista dopo la verifica della Finanza rientra nella consulenza tributaria di all’articolo 46, comma 3, del dm Giustizia 02.09.2010, n. 169 (tariffe commercialisti) e non nella consulenza aziendale continuativa e generica dell’articolo 55; la verifica fiscale è un evento straordinario e implica la scelta delle difese più opportune, mentre i compensi per la consulenza sono cumulabili con onorari spettanti per altre prestazioni. L’interpretazione del contratto scelta dal giudice del merito, del resto, «non deve essere l’unica astrattamente possibile».