Aggiungi ItaliaOggi alle tue fonti preferite su Google per non perderti i nostri contenutiL’accordo sul compenso dell’avvocato non si prova per testimoni. Non basta l’asserita intesa raggiunta a voce tra il legale e il cliente-imprenditore, secondo il quale gli onorari sarebbero stabiliti al minimo dei parametri forensi. E ciò benché vi siano due persone, presenti negli uffici dell’azienda al momento dell’incontro, disposte a confermarlo davanti al giudice: affinché sia valido, infatti, l’accordo sul compenso tra il legale e l’assistito richiede la forma scritta («ad substantiam»); requisito rimasto invariato con la riforma forense del 2012 che ha modificato soltanto il momento della stipula, individuato di regola nella data in cui è conferito l’incarico. Così la Cassazione civile, sezione seconda, nell’ordinanza n. 24233 del 29/07/2026.

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Accolto il ricorso proposto dall’avvocato che ha difeso la società in una causa contro un’altra azienda: parola al giudice del rinvio. Sbaglia la Corte d’appello a liquidare al ribasso il compenso che il professionista chiedeva in base ai valori medi della tariffa forense. E ciò sul rilievo che l’accordo verbale raggiunto con il cliente, confermato dai testimoni, vincolerebbe il compenso ai minimi dei parametri in caso di soccombenza della società oppure, in caso di vittoria, alla liquidazione giudiziale delle spese a favore della mandante. Trova ingresso la censura che denuncia la violazione dell’articolo 2233 Cc: l’accordo sulle spettanze è raggiunto solo quando la proposta per iscritto è seguita dall’accettazione nella stessa forma e va trasfuso in un unico documento firmato da entrambe le parti.