Aggiungi ItaliaOggi alle tue fonti preferite su Google per non perderti i nostri contenutiNel caso di società estinta, il fenomeno successorio universale che trasferisce ai soci i debiti tributari residui non incide sulla sfera delle sanzioni, che restano vincolate al soggetto autore della violazione. L’intrasmissibilità non dipende dal fatto storico dell’estinzione, ma dalla struttura stessa della fattispecie sanzionatoria, sicché la questione è rilevabile d’ufficio anche in cassazione.
L’Amministrazione finanziaria, quindi, pur potendo agire verso i soci per il pagamento delle imposte, non può semplicemente «traslare» sulle persone fisiche le sanzioni comminate all’ente, salvo che dimostri l’assenza di alterità e l’abuso dello schermo societario.
La posizione della Cassazione e il principio di personalità
Sono le conclusioni della Cassazione civile che si leggono nell’ordinanza n.23492/2026 del 18 luglio scorso. L’ordinanza valorizza in modo sistematico il principio di personalità della sanzione tributaria, rinvenibile nell’art. 8 del d.lgs. n. 472/1997, secondo cui le sanzioni amministrative tributarie sono riferibili all’autore della violazione e non si trasmettono agli eredi, salvo l’obbligo di pagamento della somma già iscritta a ruolo.






