Aggiungi ItaliaOggi alle tue fonti preferite su Google per non perderti i nostri contenutiTermine fisso e non più mobile per il gratuito patrocinio, l’istituto che assicura la difesa ai non abbienti a carico delle casse pubbliche. Il soggetto ammesso al beneficio, infatti, deve comunicare all’autorità giudiziaria entro il 30 giugno le variazioni del reddito avvenute l’anno precedente che comportano il superamento del limite di legge, attualmente fissato a 13.659,64 euro l’anno dall’articolo 76 del dpr 30/05/2002, n. 115, più circa mille euro per ogni familiare convivente. E la modifica interessa non solo le parti ma anche i professionisti: se la domanda di liquidazione del compenso del difensore o dell’ausiliario del magistrato è proposta prima del 30 giugno, la comunicazione della variazione di reddito deve essere effettuata contestualmente all’istanza. È il disegno di legge approvato dal Senato con 78 sì, nessun no e 62 astenuti: il testo passa ora alla Camera.
Fondi pensione e Tfr: la sceltaLe nuove regole di adesione alla previdenza integrativa e le prestazioni: guida alle decisioni per lavoratori e aziendeScadenza perentoria per la comunicazione dei redditi
Il ddl interviene sull’articolo 79, lettera d) del testo unico delle spese di giustizia che attualmente prevede un termine mobile: la variazione dei redditi dei redditi deve essere comunicata entro trenta giorni dalla scadenza di un anno dalla data di presentazione dell’istanza: il meccanismo, però, crea disallineamenti con l’anno solare fiscale e con le tempistiche di liquidazione delle parcelle, generando contenzioso sulle decadenze: il termine fisso e perentorio del 30 giugno, ancorato all’anno solare, allinea invece l’obbligo della dichiarazione «alla naturale scadenza dei flussi reddituali e fiscali».






