Aggiungi ItaliaOggi alle tue fonti preferite su Google per non perderti i nostri contenutiNei casi di irragionevole durata del processo, qualora il Ministero della giustizia sia condannato al pagamento delle spese di lite in favore del difensore antistatario della parte vittoriosa (cioè il difensore che dichiara al giudice di aver assistito il cliente senza essere stato pagato e di aver anticipato le spese della causa), le somme corrisposte devono essere qualificate come compensi professionali dell’avvocato. In relazione a tali pagamenti, sussiste quindi l’obbligo per l’amministrazione di verifica di regolarità fiscale di cui all'art. 48-bis, comma 1-ter, d.P.R. 602/1973.
I chiarimenti del Ministero della Giustizia sulla legge Pinto
Lo afferma il Ministero della giustizia con provvedimento 22 luglio 2026 avente a oggetto “Spese di giustizia - Pagamenti disposti dalla Pubblica Amministrazione in favore dei difensori antistatari, beneficiari di decreti emessi ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, c.d. legge Pinto”.
L’Ufficio ricorda che le pubbliche amministrazioni, prima di effettuare pagamenti di qualsiasi importo in favore di professionisti esercenti arti e professioni di cui all’art. 54 d.P.R. 917/1986 (TUIR), devono verificare se il beneficiario del pagamento risulti inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a cinquemila euro; in caso positivo, sono tenute a procedere al pagamento in favore dell’Agente della riscossione fino a concorrenza del debito risultante dalla verifica e solo l’eventuale eccedenza rispetto a tale ammontare potrà essere corrisposta al beneficiario.






