Aggiungi ItaliaOggi alle tue fonti preferite su Google per non perderti i nostri contenutiNon è incostituzionale la preclusione del diritto di agire in giudizio in caso di omesso pagamento del contributo unificato minimo. Ma il legislatore deve intervenire affinché sia il giudice a decidere della sorte dell’azione. È quanto si legge nella sentenza numero 137, depositata il 21 luglio 2026, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato in parte non fondate e in parte inammissibili, per motivi di sistema, le questioni sollevate dalla Corte di cassazione civile e dal Giudice onorario di pace di Benevento, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, sul comma 3.1. del testo unico spese di giustizia.
La legittimità del contributo e il test di stretta necessità
Secondo la Consulta, si legge in una nota, deve escludersi che il contributo unificato sia privo di ogni collegamento con «un obiettivo di razionalizzazione del servizio giustizia». Non solo.
L’imposizione dell’importo minimo previsto dalla legge è una misura non sproporzionata, alla luce dell’esiguità della somma che la parte è tenuta a versare, e soddisfa il test di «stretta necessità», considerato «l’elevatissimo tasso di evasione che si è verificato» in ordine al contributo minimo nei processi civili.









